Art. 12.

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero della

 

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pubblica istruzione un Comitato scientifico di verifica, composto da:

          a) cinque psicologi del corso di laurea in psicologia dello sviluppo e dell'educazione, eletti dagli insegnanti della materia di tutte le università italiane;

          b) tre docenti di pedagogia eletti con le medesime modalità di cui alla lettera a);

          c) un sociologo dell'educazione, eletto con le medesime modalità di cui alla lettera a);

          d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

          e) un rappresentante di ogni regione sede di sperimentazione;

          f) un rappresentante dell'ordine degli psicologi, scelto dall'ordine stesso.

      2. Il Comitato scientifico di verifica è presieduto dal rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.