1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero della
a) cinque psicologi del corso di laurea in psicologia dello sviluppo e dell'educazione, eletti dagli insegnanti della materia di tutte le università italiane;
b) tre docenti di pedagogia eletti con le medesime modalità di cui alla lettera a);
c) un sociologo dell'educazione, eletto con le medesime modalità di cui alla lettera a);
d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) un rappresentante di ogni regione sede di sperimentazione;
f) un rappresentante dell'ordine degli psicologi, scelto dall'ordine stesso.
2. Il Comitato scientifico di verifica è presieduto dal rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.